Sez. 5, Ordinanza n. 2775 del 18/11/2010 Ud. (dep. 26/01/2011) Rv. 249257 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ | Condizione analoga alla schiavitù - Integrale negazione della libertà personale - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ
Ai fini della configurabilità del delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.) non è necessaria un'integrale negazione della libertà personale ma è sufficiente una significativa compromissione della capacità di autodeterminazione della persona, idonea a configurare lo stato di soggezione rilevante ai fini dell'integrazione della norma incriminatrice. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la responsabilità - in ordine al reato di cui all'art. 600 cod. pen. - dell' imputato, il quale aveva indotto alcuni minori a seguirlo in Italia con la prospettiva di una lecita attività lavorativa ed, una volta giunti a Milano, aveva loro sottratto i passaporti e li aveva percossi intimandogli di commettere furti e di consegnargli la refurtiva con minacce di morte e di mutilazioni).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)