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Sez. 6, Sentenza n. 922 del 17/03/1999 Cc. (dep. 07/06/1999) Rv. 213891 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Presentazione dell'atto presso la pretura del luogo ove la parte si trova - Interpretazione estensiva - Presentazione dell'atto presso la pretura insediata in luogo diverso rispetto a quello ove è insediato il tribunale distrettuale competente - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213891-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di presentazione della richiesta di riesame, la previsione dell'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen. (applicabile in forza del rinvio operato dall'art. 309, comma quarto, cod. proc. pen.), va interpretata nel senso che l'atto può essere validamente presentato presso la pretura insediata in luogo diverso da quello del tribunale distrettuale, ove la richiesta dovrebbe essere normalmente presentata in deroga a quanto generalmente previsto, per le impugnazioni, dall'art. 582, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la richiesta di riesame di una ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Benevento, di competenza del Tribunale di Napoli, era stata presentata presso la cancelleria della Pretura di Benevento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)