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Sez. 4, Sentenza n. 2140 del 26/06/1998 Cc. (dep. 09/07/1998) Rv. 212135 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Provvedimenti emessi dal G.I.P. presso il Tribunale, diverso da quello del riesame - Atto d'impugnazione presentato nella cancelleria della Pretura del medesimo luogo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212135-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In materia di riesame delle misure cautelari, la facoltà eccezionale concessa alle parti private di presentare l'atto d'impugnazione nella cancelleria della pretura del luogo ove esse si trovano può essere esercitata anche nel caso in cui tale luogo - diverso dalla sede del Tribunale distrettuale - sia quello in cui venne emesso il provvedimento impugnato (nella specie, dal G.I.P. presso il tribunale), atteso che l'inciso, contenuto nell'art. 582 cpv. cod. proc. pen., "se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento" va inteso, in una lettura coordinata con il comma primo ed ispirata al principio del "favor impugnationis", come diversità rispetto al luogo in cui l'impugnazione va presentata secondo la regola propria, il quale coincide, per le impugnazioni ordinarie, con quello della cancelleria che ha emesso il provvedimento impugnato mentre per il riesame delle misure cautelari personali con quello della cancelleria del giudice "ad quem", cioè del tribunale distrettuale del riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)