Sez. 3, Sentenza n. 1208 del 06/04/1976 (Rv. 379896 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - NON INFONDATEZZA DELLA NOTITIA CRIMINIS - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO - EQUIVALENZA - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO - DECORRENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - NON INFONDATEZZA DELLA NOTITIA CRIMINIS - SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO - EQUIVALENZA - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO - DECORRENZA.*
Nel caso di decreto di archiviazione emesso dal giudice penale fuori delle situazioni di infondatezza della notitia criminis, le quali debbono essere chiaramente rilevabili senza la necessita di attivita processuali, e che integri in sostanza gli estremi di una sentenza istruttoria di proscioglimento, il termine di prescrizione dell'Azione civile per il risarcimento del danno, avuto riguardo alla natura anomala del provvedimento, decorre dalla data in cui questo fu pronunziato. (Conf 1190/71, mass n 351327; (Conf 1014/68, mass n 332429).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)