diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 945 del 17/02/1986 (Rv. 444467 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE - SENTENZA ISTRUTTORIA DI IMPROCEDIBILITÀ - EFFETTO VINCOLANTE PER IL GIUDICE CIVILE NELL'ACCERTAMENTO DEL FATTO IN TEMA DI DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444467-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE - SENTENZA ISTRUTTORIA DI IMPROCEDIBILITÀ - EFFETTO VINCOLANTE PER IL GIUDICE CIVILE NELL'ACCERTAMENTO DEL FATTO IN TEMA DI DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - ESCLUSIONE.*

In tema di diritto al risarcimento del danno, il giudice civile nell'accertamento del fatto - anche ai fini ed in funzione del disposto del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ., per il quale all'Azione civile si applica il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, qualora il fatto integri un'ipotesi criminosa - non è vincolato dal provvedimento del giudice penale di non doversi promuovere l'Azione penale ("archiviazione") ovvero dalla pronuncia di sentenza istruttoria di improcedibilità, essendo la stabilità di siffatti provvedimenti relativa allo stesso procedimento penale. (V 3762/82, mass n 421719; (V 3593/79, mass n 400003; (V 1208/76, mass n 379896).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)