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Sez. 3 - , Sentenza n. 28374 del 12/04/2019 Ud. (dep. 01/07/2019) Rv. 276243 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Condizioni soggettive di cui all'art. 163, comma terzo, cod. pen. - Plurimi episodi criminosi avvinti dal vincolo della continuazione - Fatti commessi dopo il raggiungimento dei settanta anni di età - Necessità.
Stato
decisa il 2019-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276243-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, qualora solo alcuni dei fatti criminosi avvinti dal vincolo della continuazione sono stati commessi in epoca in cui l'imputato non aveva ancora compiuto i settant'anni, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 163, comma terzo, cod. pen. che permette il riconoscimento del beneficio quando si infligge una pena restrittiva della libertà personale fino a anni due e mesi sei, se tutti i reati, e non solo alcuni di essi, sono stati commessi dopo il raggiungimento di tale età.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)