diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1575 del 01/03/1990 (Rv. 465605 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - CONCESSIONI - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE - CONVENZIONI CON LE UNITÀ SANITARIE LOCALI - CORRISPETTIVO - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1990-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465605-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - CONCESSIONI - PRESTAZIONI SPECIALISTICHE - CONVENZIONI CON LE UNITÀ SANITARIE LOCALI - CORRISPETTIVO - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Le convenzioni per prestazioni specialistiche, stipulate, ai sensi dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, fra le unità sanitarie locali e case di cura, ovvero altri minori strutture private, quali ambulatori, centri di diagnostica strumentale, laboratori e gabinetti, configurano rapporti pubblicistici qualificabili come concessioni di pubblico servizio ricollegabili a scelte di programmazione sanitaria e soggette a poteri autoritativi di controllo. Ciò peraltro non esclude che le controversie inerenti a tali convenzioni, ove riguardino il corrispettivo dovuto dall'unità sanitaria locale per prestazioni rese da dette strutture in favore degli assistiti, rientrino nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto in materia di concessioni l'art. 5, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, fa salva la giurisdizione di tale giudice per le controversie riguardanti indennità, canoni ed altri corrispettivi. (V 2225/89, mass n 462764; (V 3609/89, mass n 463559).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)