Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30894 del 22/12/2017 (Rv. 647292 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE | FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE - Di cose fungibili o di denaro - Inammissibilità - Domanda di ammissione del credito allo stato passivo - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE
Le domande di rivendicazione, restituzione o separazione, ai sensi dell'art. 103 l.fall., sono ammissibili solo con riguardo a cose mobili possedute dal fallito ed esattamente individuate per specie, non anche in relazione alle cose fungibili ed, in particolare, al denaro, restando al loro riguardo configurabile un diritto di credito azionabile nei modi e con gli effetti previsti dagli art. 93 e segg. l.fall.. nei confronti della curatela del fallito.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)