Sez. 1, Sentenza n. 12718 del 18/10/2001 (Rv. 549721 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE | Di cose fungibili o di denaro - Inammissibilità - Domanda di ammissione del credito allo stato passivo - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE
Le domande di rivendicazione, restituzione o separazione, ai sensi dell'art. 103 della legge fallimentare, sono ammissibili solo con riguardo a cose mobili possedute dal fallito ed esattamente individuate per specie, non anche in relazione alle cose fungibili ed, in particolare, al denaro, restando al loro riguardo configurabile un diritto di credito azionabile nei modi e con gli effetti previsti dagli art. 93 e segg. legge fall. nei confronti della curatela del fallito.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 103 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 79 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 79 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)