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Sez. U, Sentenza n. 1964 del 22/02/1995 (Rv. 490611 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Autorizzazione a stare in giudizio concessa dalla giunta in via d'urgenza - Ratifica da parte del consiglio comunale - Sussistenza dell'autorizzazione fin dal principio del giudizio - Produzione in appello della ratifica - Effetto sanante retroattivo - Ammissibilità Pronuncia del giudice di primo grado in ordine al difetto di autorizzazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490611-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

In ipotesi di delibera del consiglio comunale di ratifica dell'autorizzazione a stare in giudizio concessa in via d'urgenza dalla giunta, bisogna distinguere il caso di sopravvenuto rilascio dell'autorizzazione - cui può riconoscersi effetto sanante retroattivo a condizione che il relativo difetto non sia stato rilevato e fatto oggetto di pronuncia da parte del giudice -, dal caso in cui, sussistendo l'autorizzazione fin dal principio, ne sia tardivamente data la prova in giudizio. In questo secondo caso non ha effetto preclusivo la circostanza che il giudice di primo grado abbia già rilevato il difetto di autorizzazione, in quanto la sua produzione in appello, pur sempre possibile (art. 345 cod.proc.civ.) dimostra che l'autorizzazione esisteva anteriormente alla pronuncia del giudice e che questa s'è basata su un'apparenza di fatto superata dal documento prodotto in secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)