Sez. 3, Sentenza n. 2744 del 08/02/2007 (Rv. 595791 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Camera di commercio di Messina - Delibera d'urgenza di stare in giudizio - Ratifica da parte della competente Giunta camerale - Sussistenza della ratifica al momento della decisione - Sufficienza - Produzione in sede di gravame - Effetto sanante retroattivo - Ammissibilità - Pronuncia del giudice di primo grado in ordine al difetto di autorizzazione - Irrilevanza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI
In ipotesi di delibera di un ente pubblico (nella specie Camera di commercio di Messina) di ratifica dell'autorizzazione a stare in giudizio concessa in via d'urgenza occorre distinguere il caso di sopravvenuto rilascio dell'autorizzazione - cui può riconoscersi effetto sanante retroattivo a condizione che il relativo difetto non sia stato rilevato e fatto oggetto di pronuncia da parte del giudice -, dal caso in cui, sussistendo l'autorizzazione fin dal principio, ne sia tardivamente data la prova in giudizio. In questo secondo caso non ha effetto preclusivo la circostanza che il giudice abbia già rilevato il difetto di autorizzazione, in quanto l'accertamento che l'autorizzazione esisteva anteriormente alla pronuncia del giudice depone nel senso che questa risulta fondata su un'apparenza di fatto superata dal documento prodotto in secondo grado o anche in sede di legittimità ex art. 372 cod. proc. civ. (Nella specie, poiché la delibera camerale di ratifica era stata adottata dalla Giunta camerale, competente secondo la normativa regionale siciliana, prima del momento della decisione, al quale occorre fare riferimento per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione, quali la "legitimatio ad causam", la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto dell'autorizzazione a stare in giudizio, risultando in quel giudizio prodotta la delibera d'urgenza del Vice Presidente dell'ente e non anche la delibera di relativa convalida).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)