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Sez. 1, Sentenza n. 1122 del 06/02/1997 (Rv. 502244 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Fallimento di una società di persone - Conseguente fallimento automatico del socio illimitatamente responsabile - Revocatoria degli atti di disposizione posti in essere dal socio - Presupposti - Conoscenza dell'acquirente - Oggetto della stessa - Stato di insolvenza del socio - Esclusione - Insolvenza della società - Rilevanza esclusiva.
Stato
decisa il 1997-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502244-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Allo stesso modo in cui, in tema di società di persone, la dichiarazione di fallimento, ex art. 147 legge fall., del socio illimitatamente responsabile avviene, in modo automatico, quale conseguenza del fallimento della società, per cui, nel pronunciarla, si deve prescindere dall'accertamento della personale insolvenza del socio stesso, anche ai fini della esperibilità della revocatoria fallimentare degli atti di disposizione posti in essere dal socio in questione dichiarato fallito, assume rilievo la conoscenza, da parte dell'acquirente, non già dello stato di insolvenza del socio suddetto, bensì di quello della società.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)