Sez. 1, Sentenza n. 5338 del 04/12/1989 (Rv. 464465 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI E TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DAL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE DICHIARATO ANCH'EGLI FALLITO - REVOCABILITÀ - CONDIZIONI - SCIENTIA DECOCTIONIS - RIFERIMENTO ALL'INSOLVENZA DELLA SOCIETÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI E TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DAL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE DICHIARATO ANCH'EGLI FALLITO - REVOCABILITÀ - CONDIZIONI - SCIENTIA DECOCTIONIS - RIFERIMENTO ALL'INSOLVENZA DELLA SOCIETÀ.*
Nel caso di fallimento del socio di una società di persone, per effetto del fallimento della società, e con riguardo all'Azione revocatoria, proposta, a norma dell'art. 67 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, avverso il contratto stipulato da detto socio, il requisito della conoscenza dell'insolvenza da parte dell'altro contraente va riscontrato in riferimento all'insolvenza non del socio medesimo, ma della società, considerando che è quest'ultima insolvenza a determinare il fallimento del socio, e quindi l'esperibilità della revocatoria, e che, inoltre, solo in relazione alla consapevolezza di essa è ravvisabile una volontaria partecipazione di quel terzo all'impoverimento del complesso dei cespiti destinati a soddisfare le ragioni dei creditori sociali. (V 3745/76, mass n 382445; (V 276/71, mass n 349745).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)