Sez. 1, Sentenza n. 2768 del 07/11/1989 Cc. (dep. 01/12/1989) Rv. 182721 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - REGIME DI SEMILIBERTÀ - REQUISITI DI AMMISSIONE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - REGIME DI SEMILIBERTÀ - REQUISITI DI AMMISSIONE.*
In tema di ammissione al regime di semilibertà, il fatto che la legge accordi fiducia al condannato, preoccupandosi - quali che siano stati i suoi trascorsi - unicamente del suo eventuale evolversi verso la socialità, non significa affatto che si debba prescindere del tutto dai suoi precedenti penali e, in genere, dal suo comportamento antecedente alla detenzione; elementi che vanno valutati in relazione ai dati comportamentali eventualmente manifestati durante il trattamento carcerario personalizzato e alla valutazione conclusiva dei medesimi circa i risultati conseguiti sul piano della risocializzazione, i quali giustificano l'ammissione al regime in discorso unitamente all'ulteriore imprescindibile presupposto, da prospettare e provare seriamente, costituito dall'attività lavorativa, istruttiva e comunque utile al reinserimento sociale. (V mass n 169878; (Conf mass n 174872).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)