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Sez. 1, Sentenza n. 1766 del 05/06/1985 Cc. (dep. 22/06/1985) Rv. 169878 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REGIME DI SEMILIBERTÀ - CONCESSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI - MOTIVAZIONE ADEGUATA.*
Stato
decisa il 1985-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169878-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REGIME DI SEMILIBERTÀ - CONCESSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - LIMITI - MOTIVAZIONE ADEGUATA.*

Gli unici limiti posti dalla legge al potere discrezionale del giudice di ammettere il condannato o l'internato al regime di semilibertà sono costituiti dall'Obbligo di accertare con adeguata motivazione: 1) la sussistenza di elementi concreti indicativi dei progressi compiuti nel corso del trattamento, che consentano la formulazione di una prognosi favorevole in ordine alla effettiva possibilità di un reale inserimento del condannato o dell'internato nella vita sociale ed in particolare nell'ambiente familiare e di lavoro; 2) il tipo di attività lavorativa cui il condannato intende dedicarsi, essendo la stessa finalizzata a rendere effettiva la auspicata sua risocializzazione. (V mass n 153916).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)