Sez. 3, Sentenza n. 1249 del 02/04/1977 (Rv. 384939 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - CONDIZIONI - PERMANENZA NELL'IMMOBILE - ACCETTAZIONE DEI CANONI - INSUFFICIENZA.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - CONDIZIONI - PERMANENZA NELL'IMMOBILE - ACCETTAZIONE DEI CANONI - INSUFFICIENZA.*
La rinnovazione tacita del contratto di locazione o d'affitto non puo desumersi dal fatto della permanenza del conduttore nell'immobile, oltre la scadenza del termine contrattuale, ne dal fatto che il locatore abbia accettato canoni relativi al periodo successivo a detta scadenza, ove risulti una volonta contraria del locatore medesimo, manifestata con l'intimazione della disdetta, o con la citazione per il rilascio. (Conf 155/67, mass n 325861; (Conf 2677/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)