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Sez. 3, Sentenza n. 155 del 14/01/1967 (Rv. 325861 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE - ACCETTAZIONE DELLA PIGIONE DA PARTE DEL LOCATORE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325861-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELL'IMMOBILE - ACCETTAZIONE DELLA PIGIONE DA PARTE DEL LOCATORE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

La rinnovazione tacita del contratto di locazione non puo desumersi ne dal solo fatto della permanenza del locatario nell'immobile oltre la scadenza del termine contrattuale ne del fatto che il locatore abbia accettato canoni di fitto successivamente alla scadenza del contratto, ove risulti una volonta contraria del locatore, manifestata con l'intimazione della disdetta o con la citazione per il rilascio. Conf. 2677-63, 1235-58.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)