Sez. 3, Sentenza n. 5173 del 06/10/1979 (Rv. 401789 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - REQUISITI - CONTINUAZIONE DELLA DETENZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE E MANCANZA DELLA VOLONTA CONTRARIA DEL LOCATORE - INTIMAZIONE DELLA DISDETTA MANIFESTATA PRIMA DELLA SCADENZA DEL RAPPORTO - RINNOVAZIONE TACITA - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DEI CANONI RELATIVI AL PERIODO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - REQUISITI - CONTINUAZIONE DELLA DETENZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE E MANCANZA DELLA VOLONTA CONTRARIA DEL LOCATORE - INTIMAZIONE DELLA DISDETTA MANIFESTATA PRIMA DELLA SCADENZA DEL RAPPORTO - RINNOVAZIONE TACITA - ESCLUSIONE - ACCETTAZIONE DEI CANONI RELATIVI AL PERIODO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA - IRRILEVANZA.*
La rinnovazione tacita della locazione, che si concreta nella conclusione di un nuovo contratto, non si puo desumere dal solo fatto della permanenza del locatore nell'immobile oltre la scadenza del termine pattuito, ma scaturisce dalla volonta delle parti - in base ad un comportamento univoco di esse, secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice del merito - di rinnovare il contratto. Essendo fondata su due fatti concludenti, costituiti dalla continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e dalla Mancanza di una volonta contraria da parte del locatore, detta rinnovazione non puo aversi allorche il secondo, prima della scadenza del contratto, abbia, con l'intimazione della disdetta, manifestato la volonta di porre termine alla permanenza del primo nella detenzione dell'immobile ne, in questo stesso caso, puo desumersi dal fatto che il locatore abbia accettato canoni relativi al periodo successivo alla scadenza contrattuale. (V 1249/77, mass n 384939; (V 4243/76, mass n 382931; (Conf 3057/75, mass n 377150 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)