Sez. 1, Sentenza n. 7867 del 15/07/1993 (Rv. 483191 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Termine - Decorrenza - Momento iniziale - Decorrenza dalla notifica agli espropriati dell'indennità definitiva - Ammissibilità - Condizioni.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
In tema di opposizione alla stima dell'indennità espropriativa, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 decorre dall'inserzione nel foglio degli annunci legali della Provincia, che costituisce l'atto finale del procedimento espropriativo, preceduto nella sequenza procedimentale, oltreché dal deposito nella segreteria del Comune di quella relazione, dalla notifica ai proprietari espropriati della determinazione concreta dell'indennità definitiva. Peraltro, il termine dell'opposizione può decorrere dalla detta notifica solo quando l'inosservanza del modello procedimentale sopra indicato abbia comportato, non già l'omissione della pubblicazione sul F.A.L., bensì solo la sua anticipazione rispetto alla notifica.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)