Sez. 1, Sentenza n. 15674 del 08/11/2002 (Rv. 558322 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Termini - Decorrenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 decorre dall'inserzione, nel foglio degli annunzi legali della provincia, della relazione di stima dell'ufficio tecnico erariale solo se tale inserzione costituisca effettivamente l'atto finale del procedimento, in quanto preceduta, oltre che dal deposito, nella segreteria del comune, di detta relazione, dalla prescritta notifica della determinazione concreta della indennità definitiva ai proprietari esproprianti, dovendosi interpretare il citato art. 19 in correlazione con l'art. 15 della stessa legge. Qualora, invece, per inosservanza del modello procedimentale, la pubblicazione nel FAL abbia preceduto la notifica del decreto di esproprio contenente già l'indicazione della indennità definitiva, è da tale notifica che decorre il termine per l'opposizione, in quanto solo da tale momento i proprietari acquistano conoscenza legale della determinazione dell'indennità.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)