Sez. 2, Sentenza n. 4864 del 28/07/1980 (Rv. 408692 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CARATTERE FONDAMENTALE - PRIORITARI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CARATTERE FONDAMENTALE - PRIORITARI.*
L'art 1362 cod civ quando prescrive all'interprete di non limitarsi al senso letterale delle parole, non intende svalutare l'elemento letterale del negozio, ma intende anzi ribadirne il carattere fondamentale e prioritario nella ricostruzione, della comune intenzione delle parti, nel senso che soltanto quando le espressioni letterali non siano chiare, precise ed univoche, e consentito ricorrere alle altre regole ermeneutiche integrative. (Conf 4856/79, mass n 401469; (Conf 4468/76, mass n 483191).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)