Sez. 1, Sentenza n. 6186 del 17/04/2003 (Rv. 562265 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI | Natura - Decorrenza - Data di emissione del decreto di espropriazione - Rilevanza - Data di notifica dello stesso - Rilevanza - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI
Il debito dell'espropriante di pagare l'indennità di espropriazione costituisce un'obbligazione di valuta, e sullo stesso sono dovuti - fino al giorno dell'adempimento dell'obbligazione principale, e cioè fino al pagamento dell'indennità o del deposito di essa presso la cassa depositi e prestiti - gli interessi legali, di natura compensativa (per il solo fatto che la somma è rimasta a disposizione dell'ente espropriante e a prescindere da ogni indagine sulla colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento), che decorrono dalla data di emissione del decreto di espropriazione, il quale determina il trasferimento della proprietà del bene, indipendentemente dalla notifica al proprietario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)