diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 719 del 13/01/2011 (Rv. 616122 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI | Maggior danno - Liquidazione automatica - Inammissibilità - Fondamento - Violazione dell'art. 117 Cost. per contrasto con norma internazionale nell'interpretazione datane dalla CEDU - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616122-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - INTERESSI

L'indennità di occupazione legittima, espressa "ab origine" in valori monetari, costituisce debito di valuta, e, pertanto, il riconoscimento in via automatica della rivalutazione monetaria su tale debito costituirebbe violazione del disposto dell'art. 1224, 2° comma, cod. civ., il quale richiede che il maggior danno causato dalla mora del debitore sia provato dal creditore; né tale disposizione lede l'art. 117 Cost. per la violazione dell'obbligo internazionale, assunto dall'Italia con la sottoscrizione e ratifica della CEDU, in riferimento all'art. 1 del suo I protocollo addizionale, dal momento che la norma non nega il diritto al risarcimento del maggior danno, ma si limita a porre un onere probatorio a carico del creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)