Sez. 3, Sentenza n. 1956 del 23/02/1991 (Rv. 471068 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - In genere. | Socio accomandatario della società conduttrice - Titolarità del diritto - Esclusione.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Prelazione (diritto di) - Trasferimento a titolo oneroso - In genere.
Il diritto di prelazione, essendo ancorato, in una interpretazione conforme ai principi costituzionali sui limiti della proprietà privata, alla specifica ed eccezionale previsione della legge, non spetta anche a quei soggetti che, pur concorrenti nell'esercizio delle attività privilegiate, siano estranei al rapporto locativo. (Nella specie, si trattava di una s.a.s. esercente attività commerciale nei locali condotti in locazione, nel nome proprio, dal socio accomandatario). Conf Cass. 22 luglio 1987 n. 6410 rv. 454692
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)