Sez. 1, Sentenza n. 7868 del 15/07/1993 (Rv. 483192 - 01)
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Disposizioni per particolari categorie di contribuenti | Produttore agricolo - Volume di affari non superiore a dieci milioni di lire - Realizzazione - Opzione nell'anno successivo per la detrazione nel modo normale - Inammissibilità - Limiti.
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Disposizioni per particolari categorie di contribuenti
In materia di I.V.A., ai sensi dell'art. 34 terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nel testo novellato dall'art. 2 del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, il produttore agricolo che nell'anno solare precedente abbia realizzato un volume di affari non superiore a dieci milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, ove non abbia preventivamente rinunciato entro il 5 marzo all'esonero dal versamento dell'imposta e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione, non è abilitato a presentare per l'anno successivo la dichiarazione annuale e non ha, quindi, la facoltà di optare per la detrazione nel modo normale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)