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Sez. 1, Sentenza n. 11055 del 24/10/1995 (Rv. 494357 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Produttore agricolo con volume di affari, nell'anno solare precedente, non superiore a dieci milioni di lire - Preventiva opzione per l'applicazione dell'imposta in modo normale - Omissione - Conseguenze..
Stato
decisa il 1995-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494357-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

In materia di I.V.A., ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nel testo novellato dall'art. 2 del D.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, il produttore agricolo che nell'anno solare precedente abbia realizzato un volume di affari non superiore a dieci milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, ove non abbia preventivamente optato entro il 31 gennaio per l'applicazione dell'imposta in modo normale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 sopraindicato, introdotto dall'art. 12 della legge 22 dicembre 1980 n. 889, non è abilitato a presentare per l'anno successivo la dichiarazione annuale e non ha, quindi, la facoltà di optare per la detrazione nel modo normale, anche se abbia provveduto a presentare detta dichiarazione, atteso che la rinuncia al regime di favore conseguente all'opzione per l'applicazione dell'imposta in modo normale non può essere surrogata dal mero fatto della presentazione della dichiarazione annuale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1973 num. 633 art. 34, Legge 22/12/1980 num. 889 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)