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Sez. 1, Sentenza n. 11050 del 11/12/1996 (Rv. 501241 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Produttori agricoli - Assoggettamento al regime di esonero - Imposta assolta a monte - Rimborso - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501241-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

In tema di I.V.A., il produttore agricolo che, a norma del terzo comma dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come novellato dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 e dall'art. 12 della legge 22 dicembre 1980 n. 889, è esonerato dal versamento dell'imposta e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione, non può chiedere, presentando la dichiarazione annuale, ancorché si sia assoggettato agli obblighi strumentali (all'imponibilità delle operazioni) di cui al titolo secondo del citato d.P.R. n. 633, il rimborso dell'imposta assolta a monte senza aver preventivamente rinunciato al regime di esonero (rinuncia che può essere espressa anche in sede di dichiarazione di inizio di attività) e, quindi, optato per l'applicazione dell'imposta nel modo normale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 889 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)