Sez. 3, Sentenza n. 2285 del 05/07/1968 (Rv. 334576 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) -ASSICURAZIONI SULLA VITA- MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI - CONSEGUENZE - DEROGABILITA DELLO ART. 1924 COD. CIV. - DISCIPLINA PATTIZIA TRATTA DALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 1901 COD.CIV. - AMMISSIBILITA.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) -ASSICURAZIONI SULLA VITA- MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI - CONSEGUENZE - DEROGABILITA DELLO ART. 1924 COD. CIV. - DISCIPLINA PATTIZIA TRATTA DALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 1901 COD.CIV. - AMMISSIBILITA.*
La disposizione contenuta nel 3 comma dell'art. 1901 C.C., secondo la quale le norme dettate nei precedenti commi sulle conseguenze del mancato pagamento del premio di Assicurazione (sospensione dell'efficacia del contratto fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente effettua il pagamento del premio o della prima rata di premio e dalle ore 24 del quindicesimo giorno dalla scadenza se si tratti di premi successivi, con la conseguente risoluzione di diritto se l'assicuratore non agisce per la riscossione entro sei mesi dal giorno in cui e scaduto il premio o la rata di premio), non sono applicabili all'Assicurazione sulla vita, non significa che un regolamento simile non possa essere stabilito pattiziamente per questo tipo di Assicurazione. Ed infatti, la disposizione dell'art. 1924 C.C., che detta un diverso regime per le conseguenze del mancato pagamento del premio nelle assicurazioni sulla vita (Azione dell'assicuratore per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio relativo al primo anno e scaduto, risoluzione di diritto del contratto se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in Mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza), non e compresa tra quelle dichiarate inderogabili dall'art. 1932 e puo essere, quindi, derogata dai contraenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1924
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)