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Sez. 1, Sentenza n. 172 del 22/01/1972 (Rv. 355944 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI - RISOLUZIONE DI DIRITTO - DEROGABILITA CONVENZIONALE - PATTUIZIONE DI UN PERIODO DI QUIESCENZA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355944-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI - RISOLUZIONE DI DIRITTO - DEROGABILITA CONVENZIONALE - PATTUIZIONE DI UN PERIODO DI QUIESCENZA - AMMISSIBILITA.*

La norma del secondo comma dell'art 1924 cod civ - secondo cui, nell'Assicurazione sulla vita, se il contraente non paga i premi successivi al primo nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in Mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto e risoluto di diritto - non impone una disciplina inderogabile e le parti, nella regolamentazione del rapporto, possono attenuare le conseguenze del mancato pagamento dei premi, prevedendo un periodo di quiescenza durante il quale e possibile la riattivazione del rapporto medesimo; e, solo quando la reviviscenza e definitivamente esclusa, se ne verifica la risoluzione. (V 956'69, mass n 339379; 2285'68, mass n 334576).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1924

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)