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Sez. 1, Sentenza n. 401 del 20/01/1988 (Rv. 456958 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - RIDUZIONE E RISCATTO DELLA POLIZZA - RISCATTO - DICHIARAZIONE - EFFETTI - INCIDENZA DELLA VOLONTÀ DEL DICHIARANTE.*
Stato
decisa il 1988-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456958-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - RIDUZIONE E RISCATTO DELLA POLIZZA - RISCATTO - DICHIARAZIONE - EFFETTI - INCIDENZA DELLA VOLONTÀ DEL DICHIARANTE.*

Con riguardo a contratto di Assicurazione sulla vita, la dichiarazione di riscatto da parte dell'assicurato produce i suoi effetti dal momento in cui perviene all'assicuratore trattandosi di dichiarazione ricettizia, ma il dichiarante (purché in regola con il pagamento dei premi) può anche implicitamente differire gli effetti del riscatto al momento della cessazione della copertura assicurativa, atteso che la regolamentazione pattizia di deroga all'art. 1924 cod. civ. deve essere sempre ispirata al principio contenuto nell'art. 1901 dello stesso codice, il quale presuppone la persistenza del rapporto di corrispettività tra pagamento del premio ed assunzione del rischio da parte dell'assicuratore. (V 3290/78, mass n 392719, sulla prima parte; (V 1833/77, mass n 385596, sulla prima parte; (Conf 2285/68, mass n 334576, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1924, Cod. Civ. art. 1925, Cod. Civ. art. 1932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)