Sez. 3, Sentenza n. 5489 del 14/05/1993 (Rv. 482353 - 01)
Transazione - Forma | Transazione per la quale sia richiesta la forma scritta "ad probationem - Prova - Documento sottoscritto da una sola parte - Sufficienza - Condizioni.
Transazione - Forma
La prova di una transazione, per la quale la forma scritta sia richiesta solo "ad probationem", può anche essere fornita in presenza di un documento sottoscritto da una sola parte ove risulti che l'altra ha accettato, anche solo tacitamente, il contratto con l'integrale esecuzione dei relativi patti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)