Sez. L, Sentenza n. 4542 del 16/05/1996 (Rv. 497641 - 01)
TRANSAZIONE - FORMA | Forma scritta - Necessità solo "ad probationem" (salvo che nei casi di cui all'art. 1350 n. 12 cod. civ.) - Prova del contratto - Documento sottoscritto da una sola parte - Idoneità - Condizioni - Fattispecie relativa a transazione sulla risoluzione di rapporto di lavoro.
TRANSAZIONE - FORMA
La transazione richiede la forma scritta (atto pubblico o scrittura privata) "ad substantiam" solo quando riguardi uno dei rapporti considerati dall'art. 1350 n. 12 cod. civ. Negli altri casi, in cui lo scritto è richiesto "ad probationem", la prova del contratto può anche essere fornita da un documento sottoscritto da una sola parte, ove risulti il consenso anche solo tacito, purché univoco, dall'altra parte. (Nella specie la transazione, relativa alla risoluzione di un rapporto di lavoro, risultava da un atto, sottoscritto dal solo lavoratore, al quale, non contestualmente, aveva aderito anche il datore di lavoro prima della sua impugnazione in via stragiudiziale da parte del lavoratore. La S.C., sulla base del suindicato principio, ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva dato rilievo alla mancata conclusione per iscritto della transazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967, Cod. Civ. art. 1350 com. 1 n. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)