Sez. 3, Sentenza n. 8855 del 10/10/1996 (Rv. 500036 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA | Transazione - Forma scritta "ad probationem" - Ratifica per "facta concludentia" - Prova - Esecuzione integrale della transazione - Sufficienza.
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA
Nella ipotesi di una transazione, per la quale la forma scritta sia richiesta solo "ad probationem", conclusa dal "falsus procurator", la ratifica da parte dell'interessato può avvenire anche per "facta concludentia", purché risultanti da atti scritti, salvo che egli non abbia, anche tacitamente, accettato gli effetti della transazione con l'integrale esecuzione dei relativi patti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)