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Sez. 1, Sentenza n. 270 del 17/01/1986 (Rv. 443906 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - NATURA EDIFICATORIA DEL FONDO ESPROPRIATO - RILEVANZA - SFRUTTAMENTO A FINI AGRICOLI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443906-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - NATURA EDIFICATORIA DEL FONDO ESPROPRIATO - RILEVANZA - SFRUTTAMENTO A FINI AGRICOLI - IRRILEVANZA.*

Della natura edificatoria di un fondo deve tenersi conto sia al fine della liquidazione dell'indennità di espropriazione, sia al fine della Determinazione dell'indennità per occupazione legittima e del danno per occupazione illegittima, indipendentemente dal fatto che il fondo medesimo, al momento dell'occupazione, fosse sfruttato a scopi agricoli, dato che non è presumibile un protrarsi di tale sfruttamento agricolo, in luogo di quello edilizio, dal giorno in cui il proprietario del bene ne ha perduto la disponibilità. (Conf 3016/83, mass n 427936; (Conf 6427/82, mass n 424053).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)