Sez. 1, Sentenza n. 3016 del 02/05/1983 (Rv. 427936 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE DI UN FONDO EDIFICABILE - INDENNITÀ - LIQUIDAZIONE - CRITERI - SFRUTTAMENTO DEL FONDO A SCOPI AGRICOLI AL MOMENTO DELL'OCCUPAZIONE - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE DI UN FONDO EDIFICABILE - INDENNITÀ - LIQUIDAZIONE - CRITERI - SFRUTTAMENTO DEL FONDO A SCOPI AGRICOLI AL MOMENTO DELL'OCCUPAZIONE - IRRILEVANZA.*
Ai fini della Determinazione dell'indennità di occupazione legittima e del risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, ove si faccia ricorso al criterio degli interessi legali sull'indennità di espropriazione liquidata secondo il valore edificatorio del fondo, è a tale valore che bisogna fare riferimento, anche se il fondo sia concretamente sfruttato a scopi agricoli al momento dell'occupazione, atteso che, avendo il proprietario perduto, dal giorno dell'occupazione, ogni facoltà di utilizzazione del bene, viene meno la possibilità di presumere il protrarsi dello sfruttamento agricolo in luogo di quello edilizio. (Conf 6427/82, mass n 424053; (Conf 5566/82, mass n 423306; (Conf 1673/82, mass n 419508; (Conf 1003/82, mass n 418863).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)