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Sez. 1, Sentenza n. 6427 del 27/11/1982 (Rv. 424053 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OCCUPAZIONE DI FONDO SFRUTTATO IN CONCRETO A SCOPI AGRICOLI - QUALIFICAZIONE COME EDIFICATORIO AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO, DELLA QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO PER OCCUPAZIONE LEGITTIMA E DEL RISARCIMENTO PER IL PERIODO DI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424053-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OCCUPAZIONE DI FONDO SFRUTTATO IN CONCRETO A SCOPI AGRICOLI - QUALIFICAZIONE COME EDIFICATORIO AL FINE DELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO, DELLA QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNIZZO PER OCCUPAZIONE LEGITTIMA E DEL RISARCIMENTO PER IL PERIODO DI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE.*

Lo sfruttamento a scopi agricoli di un fondo, al momento della occupazione preordinata all'espropriazione, non costituisce ostacolo alla valutazione del fondo stesso come terreno edificatorio, ove siano presenti elementi attuali sicuramente indicativi della sua utilizzazione edilizia, e ciò non solo al fine della Determinazione dell'indennità di espropriazione, ma anche al fine della quantificazione dell'indennizzo per occupazione legittima e del risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima, in quanto dal giorno del verificarsi di quell'occupazione, con destinazione già definita, il proprietario ha perso ogni facoltà di utilizzazione del bene, e viene meno la possibilità di presumere il protrarsi di detto sfruttamento agricolo in luogo di quello edilizio. (Conf 1673/82, mass n 419508; (Conf 1003/82, mass n 418863; (Conf 6059/79, mass n 402768).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 32, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 70, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)