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Sez. 1, Sentenza n. 1367 del 16/10/1996 Ud. (dep. 26/11/1996) Rv. 207707 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE | Obiettività giuridica - Salute pubblica - Natura del reato - Reato di pericolo concreto - È tale.
Stato
decisa il 1996-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207707-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE

In tema di commercio, detenzione o distribuzione per il consumo di sostanze destinate alla alimentazione, il bene giuridico tutelato dalle fattispecie previste dagli articoli 444 e 452, secondo comma, cod. pen., è costituito dalla "salute pubblica", che viene salvaguardata anche attraverso la previsione normativa di un delitto inquadrabile nella categoria dei reati c.d. "di pericolo concreto", per la cui esistenza è necessario che le sostanze alimentari abbiano effettiva idoneità a porre in pericolo la salute dei consumatori, pur non essendo richiesto che il nocumento si sia già verificato o debba necessariamente verificarsi. Ne deriva che la pericolosità delle sostanze non può essere valutata astrattamente, cioè come situazione meramente ipotetica, ma deve essere accertata specificamente a mezzo di adeguati strumenti probatori. (Fattispecie in cui l'imputato aveva posto in commercio pesce smeriglio nocivo per la salute pubblica in quanto avente concentrazione di mercurio superiore a quella di mg/kg prevista dal Decreto del Ministro della Sanità 9 dicembre 1993).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444, Cod. Pen. art. 452 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)