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Sez. 1, Sentenza n. 41106 del 23/09/2004 Ud. (dep. 20/10/2004) Rv. 229746 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE | Pericolo concreto - Necessità - Accertamento - Indagine peritale - Necessità assoluta - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229746-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE

Il commercio di sostanze alimentari nocive configura, a norma dell'art. 444 cod. pen., un reato di pericolo, per la sussistenza del quale è necessario che gli alimenti di cui si vuol fare commercio abbiano attitudine ad arrecare nocumento alla salute pubblica. Tale attitudine non può essere meramente ipotetica, occorrendo, invece, un pericolo concreto i cui estremi, specificamente individuati, debbono dare ragione dell'affermazione di responsabilità. La pericolosità, per essere dimostrata, non abbisogna necessariamente di indagini peritali, poichè il giudice di merito può ricavarla da qualsiasi mezzo di prova e dalla comune esperienza. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il riferimento ai rilievi organolettici di immediata evidenza, effettuato dalla sentenza impugnata, fosse indicativo dello stato patologico degli animali macellati, nè in contrario poteva esser invocato l'esito di un'indagine batteriologica priva di forza dimostrativa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)