Sez. 3, Sentenza n. 11500 del 22/12/2010 Ud. (dep. 22/03/2011) Rv. 249775 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE | Potenziale nocività dell'alimento all'atto della vendita o detenzione - Necessità ai fini della configurabilità del reato - Sussistenza.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE
L'integrazione della fattispecie criminosa di commercio di sostanze alimentari nocive richiede che le sostanze destinate all'alimentazione siano già potenzialmente e concretamente nocive al momento della vendita o della detenzione per la vendita, a nulla rilevando, invece, che lo diventino in un secondo momento per cause successive ed estranee alla volontà del reo. (Nella specie si trattava di carne di agnello posta in vendita nei banchi di un supermercato, debitamente confezionata con cellophane, la prova del cui ammaloramento all'atto della vendita era incerta).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)