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Sez. 3, Sentenza n. 15646 del 20/10/2003 (Rv. 567521 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - DENUNCE INFONDATE | Reato perseguibile d'ufficio (nella specie delitto di falsa perizia previsto dall'art. 373 cod. pen.) - Proscioglimento o assoluzione dell'imputato - Responsabilità per danni a carico del denunciante - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567521-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - DENUNCE INFONDATE

La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio (nella specie il delitto di falsa perizia previsto dall'art. 373 cod. pen) non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva condannato il denunciante al risarcimento del danno, escludendo la calunnia - archiviata dal giudice penale - ma ravvisando nella denuncia il delitto di diffamazione aggravata dal fatto determinato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)