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Sez. 3, Sentenza n. 10033 del 25/05/2004 (Rv. 573117 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - DENUNCE INFONDATE | Reato perseguibile d'ufficio - Proscioglimento o assoluzione dell'imputato - Responsabilità per danni a carico del denunciante - Configurabilità - Condizioni - Onere della prova relativo.
Stato
decisa il 2004-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573117-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - DENUNCE INFONDATE

La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato. Ne consegue che spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)