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Sez. 3, Sentenza n. 3536 del 24/03/2000 (Rv. 535038 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - DENUNCE INFONDATE | Reato perseguibile d'ufficio - Proscioglimento o assoluzione dell'imputato - Responsabilità per danni a carico del denunciante - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535038-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - DENUNCE INFONDATE

La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)