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Sez. 5, Sentenza n. 15522 del 06/11/2002 (Rv. 558243 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Decorrenza - Notificazione della sentenza - Notifica dell'impugnazione - Equipollenza - Proposizione da parte del soccombente del ricorso per cassazione dopo la proposizione dell'istanza di revocazione - Art. 398 comma quarto nuovo testo cod. proc. civ. - Termine breve - Applicabilità.
Stato
decisa il 2002-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558243-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI

La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza in grado di appello integra nei confronti del notificante conoscenza legale della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, per cui la tempestività del successivo ricorso per cassazione proposto da detto soggetto dev'essere verificata con riguardo non solo al termine di un anno dal deposito della sentenza ma anche a quello di sessanta giorni dalla notifica dell'istanza di revocazione, salvo che il giudice della stessa revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione ex art. 398, comma quarto, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)