Sez. 2, Sentenza n. 16202 del 03/08/2005 (Rv. 584858 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Art. 398 ultimo comma nuovo testo cod. proc. civ. - Proposizione da parte del soccombente del ricorso per cassazione dopo la proposizione dell'istanza di revocazione - Sospensione automatica del termine lungo - Esclusione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
Il nuovo testo dell'ultimo comma dell'art. 398 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 68, legge n. 353 del 1990 ed applicabile, ai sensi della disciplina transitoria fissata dall'art. 90, anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della legge (1 gennaio 1993), ha escluso che la proposizione della revocazione possa automaticamente sospendere il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, richiedendosi allo scopo un apposito provvedimento del giudice innanzi al quale è stata proposta la revocazione. Ne consegue che in mancanza di tale provvedimento risulta inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)