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Sez. 2, Sentenza n. 7896 del 22/07/1999 (Rv. 528873 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Decorrenza - Notificazione della sentenza - Notifica dell'impugnazione - Equipollenza - Proposizione da parte del soccombente del ricorso per cassazione dopo la proposizione dell'istanza di revocazione - Art. 398 ultimo comma nuovo testo cod. proc. civ. - Termine breve - Applicabilità.
Stato
decisa il 1999-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528873-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI

Posto che la notificazione dell'impugnazione equivale agli effetti della scienza legale, anche per la parte soccombente, alla notificazione della sentenza contro cui sia proposta, nel caso in cui il soccombente abbia proposto istanza di revocazione e successivamente ricorso per cassazione, tale secondo ricorso intanto può essere considerato ammissibile in quanto sia proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione dell'istanza di revocazione, salvo che detto termine sia stato sospeso dal giudice della revocazione su istanza di parte, atteso che il nuovo testo dell'ultimo comma dell'art. 398 cod. proc. civ., introdotto dall'art. 68 della legge n. 353/90 ha soppresso l'effetto sospensivo "de iure" del termine per proporre ricorso per cassazione a seguito della proposizione dell'istanza di revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)