Sez. L, Sentenza n. 1522 del 01/03/1983 (Rv. 426354 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - SOLLECITAZIONE DI UNA DELLE PARTI - CARATTERE SOSTITUTIVO DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE - MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ - CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - SOLLECITAZIONE DI UNA DELLE PARTI - CARATTERE SOSTITUTIVO DELL'ONERE DELLA PROVA - ESCLUSIONE - MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ - CASSAZIONE.*
Anche nel nuovo rito del lavoro, la sollecitazione, fatta dalla parte al giudice del merito, dell'Esercizio del potere di disporre d'ufficio l'acquisizione di Atti della controparte o della pubblica amministrazione non è sostitutiva dell'Onere che alla parte medesima incombe di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante la attività del giudice stesso; né, in Sede di legittimità, è comunque censurabile, anche se del tutto immotivato, il mancato Esercizio del potere discrezionale anzidetto. (V 5313/80, mass n 409177; (V 3895/79, mass n 400358; (V 1485/79, mass n 397834; (V 1443/79, mass n 397770).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 213, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)