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Sez. L, Sentenza n. 459 del 21/01/1988 (Rv. 457001 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO SOPPRESSO O MESSO IN LIQUIDAZIONE - PRETESA DI UN CREDITORE - ONERE DELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZA IN VIA AMMINISTRATIVA EX ARTT. 8 E 9 DELLA LEGGE N. 1404 DEL 1956 - LIMITI - PREGRESSA DOMANDA GIUDIZIALE DEL CREDITORE - RILEVANZA - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO SUCCESSIVA ALLA SOPPRESSIONE O MESSA IN LIQUIDAZIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457001-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO SOPPRESSO O MESSO IN LIQUIDAZIONE - PRETESA DI UN CREDITORE - ONERE DELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZA IN VIA AMMINISTRATIVA EX ARTT. 8 E 9 DELLA LEGGE N. 1404 DEL 1956 - LIMITI - PREGRESSA DOMANDA GIUDIZIALE DEL CREDITORE - RILEVANZA - ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO SUCCESSIVA ALLA SOPPRESSIONE O MESSA IN LIQUIDAZIONE - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

L'Onere della presentazione di istanza in via amministrativa, secondo la disciplina degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, per far valere un credito nei confronti di ente di diritto pubblico soppresso o messo in liquidazione non sussiste nel caso in cui sia stata in precedenza proposta domanda giudiziale, ancorché il relativo procedimento si sia estinto dopo quella soppressione o messa in liquidazione, tenuto conto che, in tale situazione, l'ente debitore, e per esso l'ufficio liquidazioni che gli succede, è già a conoscenza della pretesa del creditore. (V 4070/84, mass n 436032; (Conf 2822/82, mass n 420689; (Conf 4108/81, mass n 414762).*

Riferimenti normativi: Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)