Sez. U, Sentenza n. 4108 del 24/06/1981 (Rv. 414762 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO SOPPRESSO O MESSO IN LIQUIDAZIONE - PRETESA DI UN CREDITORE - ONERE DELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZA IN VIA AMMINISTRATIVA EX ARTT 8 E 9 DELLA LEGGE N 1404 DEL 1956 - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - PREGRESSA DOMANDA GIUDIZIALE DEL CREDITORE - ESTINZIONE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO SUCCESSIVA ALLA SOPPRESSIONE O MESSA IN LIQUIDAZIONE - IRRILEVANZA.*
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - ENTE DI DIRITTO PUBBLICO SOPPRESSO O MESSO IN LIQUIDAZIONE - PRETESA DI UN CREDITORE - ONERE DELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZA IN VIA AMMINISTRATIVA EX ARTT 8 E 9 DELLA LEGGE N 1404 DEL 1956 - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - PREGRESSA DOMANDA GIUDIZIALE DEL CREDITORE - ESTINZIONE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO SUCCESSIVA ALLA SOPPRESSIONE O MESSA IN LIQUIDAZIONE - IRRILEVANZA.*
L'Onere della presentazione di istanza in via amministrativa, secondo la disciplina degli artt 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n 1404, per far valere un credito nei confronti di ente di diritto pubblico soppresso o messo in liquidazione (nella specie, ente zolfi italiani), non sussiste nel caso in cui sia stata in precedenza proposta domanda giudiziale, ancorche il relativo procedimento si sia estinto dopo quella soppressione o messa in liquidazione, tenuto conto che, in tale situazione, l'ente debitore, e per esso l'ufficio liquidazioni che gli succede, e gia a conoscenza della pretesa del creditore. (V 2840/60).*
Riferimenti normativi: Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 9 CORTE COST., Legge 12/03/1968 num. 411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)