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Sez. 3, Sentenza n. 2822 del 05/05/1982 (Rv. 420689 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - CREDITI NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI SOPPRESSI O MESSI IN LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO - ONERE DELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZA IN VIA AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420689-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - CREDITI NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI SOPPRESSI O MESSI IN LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO - ONERE DELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZA IN VIA AMMINISTRATIVA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

L'Onere della presentazione di istanza in via amministrativa, alla stregua degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, per il riconoscimento dei crediti nei confronti di ente pubblico soppresso o messo in liquidazione (nella specie: "gioventù italiana") - avendo come suo razionale presupposto che si tratti di pretese non ancora fatte valere nei confronti dell'ente alla data della soppressione o messa in liquidazione - non sussiste quando, a tale data, la relativa Azione giudiziaria sia in via di svolgimento o, a fortiori, si sia esaurita con un giudicato. (V 4108/81, mass n 414762; (V 1485/66, mass n 322952; (V 1568/64, mass n 302254).*

Riferimenti normativi: Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 9 CORTE COST., Legge 18/11/1975 num. 764 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)