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Sez. 3, Sentenza n. 5265 del 07/05/1993 (Rv. 482259 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - Limiti | Attività commerciali implicanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori - Esercizio nell'immobile da parte del conduttore senza autorizzazione amministrativa - Diritto all'indennità di avviamento - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482259-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - Limiti

Al conduttore che esercita nell'immobile, senza le prescritte autorizzazioni amministrative, attività commerciali che implichi contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori non può essere riconosciuto il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale dovendosi negare tutela giuridica a chi versa in situazione illecita.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)